Art. 6.
(Funzioni dell'Autorità).

      1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7 e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.
      2. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge nonché sugli schemi di altri atti normativi.